Art. 21
Titolo IV

Art. 21

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In vigore dal 8 ago 1939
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1° un'indennità giornaliera per la inabilità temporanea; 2° una rendita per la inabilità permanente; 3° una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte; 4° le cure mediellee chirurgiche; 5° la fornitura degli apparecchi di protesi.

Note all'articolo

  • La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-21