Titolo II
Art. 16
In vigore dal 1 lug 1936
I crediti dell'istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione, e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli , riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dello , hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore dello stesso grado rispetto ai crediti dello Stato, di cui all'art. 1957 del codice civile e all'art. 773 del codice di commercio, ai quali sono tuttavia posposti.
I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro associati alle Casse di cui al n. 1 dell' sono privilegiati sulle navi, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado secondo stabilito dall' del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, concernente modificazioni al codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale, modificato con l' del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, convertiti rispettivamente nelle leggi 31 dicembre 1928, n. 3055, e 17 dicembre 1931, n. 1600. Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
I datori di lavoro appartenenti alle sezioni di categoria previste dal R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, e quelli associati alle Casse di cui all', rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dal presente decreto nei confronti delle rispettive sezioni di categoria o Casse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-16