Titolo III

Art. 20

In vigore dal 1 lug 1936
L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatta la denuncia ai termini dell', non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ebbe notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-20

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