Titolo II
Art. 8
In vigore dal 1 lug 1936
I datori di lavoro soggetti al presente decreto debbono denunciare all'istituto assicuratore prima dell'inizio dei lavori la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella annessa al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
I datori di lavoro debbono altresì denunciare all'inibito assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo di pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.
Non sono tenuti alla prima denuncia di esercizio di cui nel primo comma i datori di lavoro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno contratti in corso con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o con le Casse di cui all'.
I predetti datori di lavoro sono tuttavia obbligati a fare la denuncia delle eventuali modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-8