Titolo I

Art. 5

In vigore dal 1 lug 1936
L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare allo istituto assicuratore una somma corrispondente al valore Capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'. Le sentenza che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'istituto può esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova deve raccogliersi nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-5

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