Titolo I

Art. 3

In vigore dal 29 giu 1943
L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'. La tabella predetta può essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi. Per le malattie professionali, in quanto nel presente decreto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Note all'articolo

  • La L. 12 aprile 1943, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e' estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-3

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