Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 1 lug 1936
Per la esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento l'istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'istituto medesimo. Se il ricovero sia fatto in ospedali civili, per la spesa di degenza sarà applicata, quando non sia stipulata una appositi convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, sarà a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore se avesse provveduto direttamente alla cura.
L'istituto assicuratore, anche nel caso previsto nella comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo dei propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso e con le modalità stabilite in detto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-33