Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 1 lug 1936
L'istituto assicuratore è tenuto a provvedere a proprie spese alla prima fornitura delle protesi da lavoro e alla rinnovazione di esse, purchè però sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-36