Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 1 gen 1963
Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i competenti organi corporativi, possono essere stabilite, di ufficio o su richiesta degli organi predetti o dell'istituto assicuratore, tabelle di salari medi o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'articolo precedente.
Il regolamento stabilirà le norme per la determinazione del retribuzione per gli equipaggi arruolati con compartecipazione agli utili o al prodotto e per altre categoria di prestatori di opere a cui non siano applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell' sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, semprechè sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del quinto comma dell'.
Note all'articolo
- La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".
- La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-40