Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 25
Rimborso delle spese e corrispettivi.
In vigore dal 9 set 1934
In ordine alle spese inerenti all'esercizio, si conviene:
a) Personale della stazione.
Per le prestazioni rese dal funzionario del R. Governo, l'Amministrazione delle Ferrovie riceverà l'annuo compenso di lire 7600.
Per l'altro personale, di volta in volta destinato alla stazione, l'Amministrazione delle Ferrovie comunicherà alle competenti Autorità della Santa Sede, alla fine di ogni anno, la spesa media, ragguagliata ad ora lavorativa, sostenuta ad ogni titolo per gli agenti di ciascun grado e qualifica che potranno prestare servizio nella detta stazione.
Sulla base di tali aliquote, per tutto l'anno seguente sarà calcolato il compenso dovuto per le prestazioni rese dagli agenti suddetti, tenendo conto delle ore di presenza in ciascun periodo di servizio e col minimo di ore 4 per ogni agente e per ciascun periodo.
b) Treni e tradotte.
Per l'effettuazione dei treni speciali richiesti dalla Santa Sede nessun altro compenso sarà dovuto oltre quelli previsti nel precedente o dal medesimo richiamati al comma primo per prestazioni eventuali.
Similmente per le tradotte e le manovre nessun altro compenso sarà dovuto oltre quelli previsti nell', ed il rimborso delle spese di personale a norma del precedente punto a), per il periodo in cui la stazione resterà, allo scopo, abilitata al servizio.
Resta inteso che, provvedendosi, come stabilito al quarto comma del citato , alla scorta delle tradotte col personale di manovra dislocato per il servizio nella stazione, detto personale si riterrà presente in quella dall'ora in cui la stazione stessa verrà abilitata.
c) Materiale rotabile:
1° Percorso a vuoto.
Per il percorso a vuoto del materiale (), analogamente a quanto è stabilito per il rimborso delle spese relative alla circolazione dei treni, l'Amministrazione delle Ferrovie riceverà un compenso per asse-chilometro che sarà periodicamente stabilito di comune accordo e di volta in volta concordato tra le competenti Autorità della Santa Sede e l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane.
Il computo sarà fatto sulle distanze risultanti dall'orario ufficiale delle Ferrovie per i percorsi effettivamente eseguiti fra la stazione di Roma S. Pietro o quell'altra cui il materiale è destinato e l'impianto di residenza o di attuale stazionamento.
2° Nolo.
Per ogni ora in cui il materiale fornito dall'Amministrazione delle Ferrorie resterà giacente e a disposizione, secondo è stabilito dal precedente , la Santa Sede corrisponderà le seguenti aliquote di compenso a titolo di nolo:
Per ogni carrozza-salone.................. L. 8,00
Per ogni carrozza-salone ordinaria a carrelli....... » 4,00
Per ogni carrozza-salone ordinaria a 2 o 3 assi.......» 2,50
Per ogni bagagliaio a carrelli............... » 2,50
Per ogni bagagliaio a 2 o 3 assi.............. » 1,70
Per carro speciale: frigoriferi, serbatoi, equipaggi, scuderie
L. 0.70
Per carro chiuso...................... » 0,40
Per carro aperto...................... » 0,30
Per carro a carrelli P. O. Z.................» 0,80
Per carro-gru........................ » 1,60
Storico versioni
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