Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 22

Accettazione e riconsegna delle merci. Riserve ed accertamenti.

In vigore dal 9 set 1934
Le merci caricate nella stazione della Città del Vaticano Saranno accettate dalla stazione di Roma S. Pietro verso presentazione della lettera di vettura, di cui al precedente articolo, e previo accertamento delle condizioni del carico, se trattasi di carro aperto, o, se trattasi di carro chiuso piombato, della regolarità ed incolumità, dei piombi della Città del Vaticano, nonché di quelli ferroviari apposti dall'agente che, a norma dell', avrà assistito al carico delle merci stesse nella stazione della Città del Vaticano, come degli eventuali contrassegni doganali. Qualora sorgano contestazioni al riguardo o si abbia ragione di dubitare circa le regolari condizioni del carico dei carri chiusi o piombati, si procederà alle constatazioni in contraddittorio col funzionario della Santa Sede, redigendo, ove occorra, regolare processo verbale. In caso di accertata anormalità, per l'inoltro della merce o la restituzione di essa alla stazione della Città del Vaticano con nuova tradotta, la stazione di Roma S. Pietro si atterrà alle istruzioni che il funzionario del R. Governo le impartirà, previ accordi col funzionario della Santa Sede. Inoltre, prima di rimettere il duplicato della lettera di vettura, la stazione di Roma S. Pietro provvederà in ogni caso alla pesatura, alla quale non sia possibile procedere nella stazione della Città del Vaticano per mancanza di bilancia a ponte. La relativa manovra e quella eventualmente occorrente per l'accertamento della sagoma limite saranno eseguite dalla locomotiva che avrà effettuato la tradotta. Similmente, all'atto della immissione dei carri vuoti nella stazione della Città del Vaticano, la stazione di Roma S. Pietro, ove richiesta dal funzionario della Santa Sede, procederà alla verifica della tara dei carri stessi, prendendone nota e dandone comunicazione scritta al richiedente. Anche in questi casi alla manovra sarà provveduto con la locomotiva, che dovrà effettuare la tradotta. Per le merci contenute nei carri in destinazione della Città del Vaticano, fermo restando che, di regola, la responsabilità dell'Amministrazione Ferroviaria cessa nel momento in cui il funzionario della Santa Sede ne ha effettuato lo svincolo, nel caso che questi ritenga di dover fare riserve; il capo stazione di Roma. S. Pietro farà eseguire sul posto i prescritti accertamenti, qualora sia possibile, senza scaricare le merci, nè scomporne la sistemazione; oppure aderirà. alla richiesta, che il rappresentante della Santa Sede avrà, facoltà di fare per la verifica nella, stazione della Città del Vaticano, con l'assistenza di un capo gestione o di altro agente di Roma S. Pietro, in rappresentanza dell'Amministrazione delle Ferrovie. In ogni caso, l'esito dell'accertamento, seguito alle espresse riserve, si farà constatare da processo verbale in contraddittorio. I processi verbali dovranno essere redatti secondo le forme prescritte dalle condizioni e tariffe seguendo le relative norme di applicazione in vigore sulle Ferrovie Italiane.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-22

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