Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 24
Carico e scarico delle merci e dei bagagli nella stazione della Città del Vaticano. Carri gru.
In vigore dal 9 set 1934
Il carico e lo scarico delle merci a carro completo nella stazione della Città del Vaticano, come il carico e lo scarico delle merci e dei bagagli viaggianti coi treni speciali effettuati da e per la stazione suddetta, saranno di massima eseguiti a cura delle competenti Autorità della Santa Sede e a spese di quest'ultima, restandovi estranea a tutti gli effetti Amministrazione delle Ferrovie.
Quando peraltro quest'ultima Amministrazione, per eccezionali emergenze, fosse richiesta di fornire gli addetti alle operazioni di cui sopra, nei periodi in cui la stazione resterà abilitata, potrà, in aumento al personale necessario al servizio della stazione stessa, adibirvi qualche agente di manovalanza disponibile nella stazione di Roma S. Pietro.
Le spese relative alle prestazioni di detti agenti, i quali opereranno in ogni caso sotto la dirigenza e la responsabilità di chi le competenti Autorità della Santa Sede abbiano preposto al particolare servizio, saranno compensate come quelle del personale di stazione di pari grado e secondo le norme di cui al seguente a).
Per il carico delle merci nella stazione del Vaticano, i diretti incaricati dalle competenti Autorità della Santa Sede osserveranno tutte le relative prescrizioni tecniche in vigore sulle Ferrovie, in particolare, per i trasporti diretti all'estero, « le prescrizioni generali di carico », quali risultano dall'allegato II al Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale (R. I. V.), ed assicureranno, in ogni caso, il carico, in modo da evitare spostamenti od irregolare ripartizione del carico stesso sui carri.
Per il carico in carri aperti rispetteranno altresì le quote della sagoma limite normale, speciale ed internazionale, tenute presenti le linee che i trasporti dovranno percorrere.
Ad evitare che per constatazioni all'atto dell'accettazione delle merci nella stazione di Roma S. Pietro, possa rendersi, necessaria la scomposizione del carico l'Amministrazione delle ferrovie disporrà che un agente amministrativo e di magazzino della gestione della stazione di Roma S. Pietro, assista al carico delle merci nella stazione della Città del Vaticano. Detto agente nessuna ingerenza avrà nelle operazioni di carico e di stivatura; la sua assistenza non avrà scopo di eseguire ricognizioni della qualità delle merci, che saranno accettate sulla fede della dichiarazione risultante dalla lettera di vettura, nè di riconoscere la sufficienza o le regolari condizioni dell'imballaggio dei colli, circostanze che le competenti Autorità della Santa Sede, sotto la propria responsabilità, lasceranno al giudizio di chi prepongono alle operazioni di carico.
Appena terminato il carico, a reciproca garanzia delle due Alte parti, quando trattasi di carro chiuso o di carro aperto con copertone, tanto il funzionario della Santa Sede quanto l'agente ferroviario che ha assistito al carico avranno cura di fare applicare un eguale numero di piombi, secondo le norme in vigore per l'Amministrazione delle Ferrovie.
L'agente dell'Amministrazione delle Ferrovie, oltre alla registrazione da farsi nella stazione di Roma S. Pietro, come se la piombatura fosse stata eseguita in quella stazione, con particolare annotazione, circa la provenienza del carro, sul registro, che all'uopo sarà tenuto nella stazione del Vaticano, scriverà di volta in volta tutte le indicazioni relative alla sigla ed al numero del carro, al numero del copertone ed ai numeri di controllo dei piombi ferroviari applicati.
Affinché possa essere eseguita la piombatura per conto della Città del Vaticano, le competenti Autorità della Santa Sede doteranno la stazione Pontificia degli occorrenti piombi e relative cordicelle, nonché di una morsa a due punzoni, uno fisso, col quale si possa imprimere sul piombo il sigillo ufficiale della Città del Vaticano e l'altro mobile, che possa imprimere il giorno ed il mese.
Occorrendo, per le operazioni di carico o discarico, l'impiego della gru, di cui la stazione del Vaticano non è fornita, il funzionario del R. Governo farà introdurre nella stazione medesima, con apposita tradotta, o, se è possibile, insieme col veicolo da caricare o scaricare, un carro-gru dell'Amministrazione delle Ferrovie.
Per l'eventuale trasporti del carro-gru da altra stazione, che non sia quella di Roma S. Pietro, si graveranno, come tasse relative al trasporto della merce, i diritti previsti dalle tariffe in vigore, e, per il tempo in cui esso resterà a disposizione, calcolato dal momento del suo arrivo nella stazione di Roma S. Pietro fino al suo ritorno nella stazione medesima, verrà corrisposto il compenso per nolo di cui al seguente c) 2.
Storico versioni
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