Art. 2
In vigore dal 9 set 1934
Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall' della Convenzione sopraindicata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Di Crollalanza - Puppini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alta Corte dei conti, addì 9 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 45. - Giagheddu.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rd-2