Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano
Art. 10
In vigore dal 9 set 1934
La presente Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo quello della ratifica alla quale sarà sottoposta; alla stessa data entrerà in vigore il regolamento annesso (allegato B) che, all'occorrenza, potrà essere modificato con accordi di carattere tecnico e amministrativo fra le competenti autorità della Santa Sede e l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane dello Stato, restando peraltro sempre salve le questioni di principio.
Fatta in Roma, in doppio originale, addì 20 dicembre 1933
(L. S.) E. Card. PACELLI.
(L. S.) CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. Il Ministro per gli affari esteri:
Suvich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-10