Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano
Art. 8
In vigore dal 9 set 1934
Qualora la Santa Sede desiderasse che i veicoli di sua proprietà circolino sulla rete delle Ferrovie Italiane dello Stato per trasporti che la interessano e che, per tali trasporti, il materiale sia passato su linee secondarie italiane o su reti estere, il Governo Italiano vi acconsentirà per la propria rete, nei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore, e farà, se richiesto, tutte le pratiche del caso con le Amministrazioni delle altre Ferrovie Italiane od Estere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-8