Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano

Art. 4

In vigore dal 9 set 1934
La circolazione dei treni al servizio del Sommo Pontefice sarà regolata con le norme seguite nei viaggi delle personalità Capi di Stato. Le modalità relative alla circolazione degli altri treni, che venissero richiesti dalla Santa Sede, sono contemplate nel regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-4

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