Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano

Art. 3

In vigore dal 9 set 1934
Per quanto ha attinenza all'esercizio, la stazione della Città del Vaticano, fino a quando il traffico non avrà raggiunto una notevole entità ed a carattere continuativo, resterà abilitata solo per i periodi di tempo necessari al servizio specificato nel regolamento anzidetto. Intanto la stazione suddetta resta riservata alla partenza ed al ricevimento dei treni al servizio del Sommo Pontefice o di eventuali convogli viaggiatori, che per particolari esigenze dovessero effettuarsi da e per la stazione stessa. A richiesta della Santa Sede e secondo le norme determinate nel regolamento, la stazione della Città del Vaticano potrà spedire e ricevere, a mezzo di speciali tradotte, dalla stazione di Roma San Pietro, trasporti a carro completo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-3

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