Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano
Art. 5
In vigore dal 9 set 1934
Per le prestazioni rese dall'Amministrazione delle Ferrovie, quali sono specificate nel regolamento, la Santa Sede corrisponderà i compensi stabiliti dal regolamento stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-cff-5