Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 2

Manutenzione degli impianti e delle sedi.

In vigore dal 9 set 1934
La Santa Sede e il Governo Italiano provvederanno, ciascuno per proprio conto, per la parte cadente nelle rispettive proprietà, alla manutenzione degli impianti e delle relative sedi, nonché, in quanto occorra, al riscaldamento, alla illuminazione ed alla pulizia. Allo scopo però di garantire il regolare funzionamento di quegli apparecchi che sono in corrispondenza con altre installazioni in stazioni della rete italiana, l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane provvederà alla manutenzione degli impianti telefonici dell'istrumento di consenso su segnali di partenza della stazione di Roma S. Pietro, delle relative linee elettriche, del semaforo di partenza della stazione del Vaticano con relativa leva di manovra, della trasmissione della 'manovra con trasmissione rigida e leva unica degli scambi, della serratura di sicurezza e degli altri consimili che eventualmente vi si installassero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-2

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