Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 6
Personale addetto.
In vigore dal 9 set 1934
Il funzionario della Santa Sede, oltre che prendere col funzionario del R. Governo tutti gli opportuni accordi inerenti al funzionamento della stazione, collaborerà con esso per il regolare andamento del servizio nella stazione stessa. Egli ne risponderà personalmente verso le competenti autorità della Santa Sede.
AI funzionario del R. Governo, che sarà,scelto nella categoria dei capi stazione, spetterà la dirigenza del servizio della stazione nell'insieme e nei suoi particolari. Egli sarà altresì responsabile della disciplina di tutto il personale addetto alla stazione e di quello che occasionalmente potrà trovarvisi per la condotta e la scorta dei treni.
L'Amministrazione delle Ferrovie dislocherà inoltre di volta in volta il personale per la dirigenza del movimento, per le manovre, pel servizio degli scambi, di verifica e di manovalanza, che, a seconda del particolare programma di servizio, sarà ritenuto necessario dai competenti uffici preposti alla circoscrizione ferroviaria di Roma.
Similmente l'Amministrazione delle Ferrovie provvederà alla fornitura delle locomotive necessarie per la trazione dei treni, delle tradotte e delle manovre, nonché al relativo personale di macchina e di scorta nel numero occorrente, secondo le norme tecniche in vigore sulle Ferrovie dello Stato. L'Amministrazione delle Ferrovie destinerà al servizio della stazione della Città del Vaticano, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, quelli fra gli agenti disponibili che riuniscano tutti i requisiti richiesti dallo speciale incarico. La Santa Sede potrà tuttavia domandare l'allontanamento dal servizio ferroviario fatto per suo conto, di quegli agenti che non riuscissero più di suo gradimento.
Tutti gli agenti durante il servizio indosseranno l'uniforme prescritta dalle relative norme in vigore sulle Ferrovie Italiane dello Stato, ed a cura di dette Ferrovie saranno forniti dei mezzi di segnalamento a mano e degli attrezzi ed utensili occorrenti, a norma dei regolamenti italiani per le mansioni cui sono destinati.
Storico versioni
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