Art. 1

In vigore dal 9 set 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' dello Statuto fondamentale del Regno; Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale è stata data esecuzione nel Regno al Trattato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa-Sede e l'Italia; Vista la Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rd-1

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