Art. 1
In vigore dal 9 set 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale è stata data esecuzione nel Regno al Trattato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa-Sede e l'Italia;
Vista la Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rd-1