Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 23
Operazioni e formalità doganali.
In vigore dal 9 set 1934
I trasporti di merci e bagagli provenienti dall'estero e destinati agli scali di Roma, con indirizzo della Santa Sede mi istituzioni dalla medesima dipendenti fuori della Città del Vaticano, trasporti che, a norma dell' del Trattato dell'11 febbraio 1929, sono ammessi al transito per il territorio italiano, con piena esenzione di diritti doganali, saranno inoltrati dai punti di confine e dai porti del Regno con bolletta di cauzione.
Nei casi in cui le bollette siano state emesse in nome ed a responsabilità dell'Amministrazione delle Ferrovie Italiane, le merci così vincolate saranno rimesse alla Regia Dogana in uno degli scali di Roma nel quale esista competente sezione doganale.
I legittimi rappresentanti degli Enti destinatari, ottenuto, dopo lo svincolo contabile presso la Ferrovia, il nulla o sta per il rilascio delle merci, avranno cura di ritirarle dalla Regia Dogana, asportandole con le cautele in proposito convenute con le competenti Autorità di dogana e di finanza.
Per i trasporti vincolati a bolletta di cauzione emessa in nome ed a responsabilità dei mittenti, l'Amministrazione delle Ferrovie rinuncia fin da ora alla facoltà di introdurle nella dogana di destinazione, mentre le competenti Autorità Scadedella Santa Sede si impegnano di far provvedere direttamente allo scarico delle bollette di cui si tratta, tutelando in proposito la responsabilità e gli interessi degli speditori.
Per le merci eventualmente vincolate a dogana e che, secondo il precedente , debbano essere immesse nella stazione della Città del Vaticano, sarà cura del funzionario del Regio Governo, nel disporre la relativa tradotta, di richiedere, per conto ed eventualmente a spese dell'Amministrazione del Vaticano, l'intervento nella stazione di Roma
S. Pietro di agenti doganali e della finanza, i quali, accertata l'integrità dei contrassegni doganali e dopo aver constatato che, a cura delle Ferrovie e sotto la propria sorveglianza, il veicolo piombato abbia varcato il cancello di cui all' della Convenzione, rilasceranno il certificato di scarico della bolletta di cauzione. Per l'accennato intervento degli agenti doganali e di finanza, le competenti Autorità della Santa Sede prenderanno accordi con le competenti Autorità italiane.
Le merci caricate nella stazione della Città del Vaticano per la diretta partenza da quella stazione nei modi sopra convenuti, siano esse dirette all'interno del Regno d'Italia od all'estero, saranno considerate, ai sensi dell' della Convenzione doganale 30 giugno 1930 tra la Città del Vaticano ed il Regno d'Italia, libere da qualsiasi vincolo doganale, fiscale, ecc.
Sarà pertanto cura delle competenti Autorità della Santa Sede di provvedere alle eventuali formalità che dovessero occorrere per la riesportazione dalla Città del Vaticano di merci estere, già importatevi in franchigia o per l'esportazione di merci italiane comunque soggette a limitazioni o divieti, e di consegnare all'Amministrazione delle Ferrovie, in uno con le lettere di vettura, gli eventuali documenti necessari per il trasporto in Italia o all'estero, restando esclusa, in ogni caso, la responsabilità dell'Amministrazione delle Ferrovie, sia per la mancata presentazione, come per qualsiasi irregolarità dei documenti stessi.
In caso di infrazioni e conseguenti contestazioni da parte delle competenti Autorità del Regno d'Italia ( della citata Convenzione doganale) spetterà alle competenti Autorità della Santa Sede di eseguire gli eventuali accertamenti e di adottare ogni provvedimento.
Il funzionario della Santa Sede prenderà infine diretti accordi con le competenti Autorità doganali e di finanza del Regno d'Italia allo scopo di stabilire i modi e le forme con cui gli agenti della dogana e della finanza per le merci ed i bagagli trasportati con treni speciali provenienti dall'estero e diretti alla stazione della Città del Vaticano, dovranno procedere, eventualmente durante il percorso dall'ultima stazione di fermata del treno, all'accertamento della regolarità dei contrassegni doganali e constatare, scortando il convoglio, l'inoltro diretto delle merci oltre il cancello di cui all' della Convenzione.
Storico versioni
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