Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 21

Merci a carro completo da e per la stazione della Città del Vaticano.

In vigore dal 9 set 1934
Per i trasporti di merci a carro completo che, come è previsto dal presente regolamento, siano caricate nella stazione della Città del Vaticano, il funzionario della Santa Sede, dopo che il veicolo sarà stato tradotto nella stazione di Roma S. Pietro, avrà cura di presentare a quella gestione la relativa lettera di vettura, secondo i modelli e le norme in vigore sulle Ferrovie Italiane e rispondente in tutto alle prescrizioni delle convenzioni internazionali se trattasi di trasporto diretto all'estero. Dalla lettera di vettura risulterà quale stazione mittente quella di Roma S. Pietro e come « Provenienza della merce », la stazione della Città del Vaticano. Nel momento in cui la gestione suddetta, dopo aver provveduto agli accertamenti specificati nell'articolo seguente ed all'eventuale incasso delle tasse di porto in affrancato, rimetterà al funzionario della Santa Sede il duplicato della lettera di vettura, si intenderà concluso il contratto di trasporto e da quel momento avrà inizio la responsabilità del vettore ricevente. I trasporti a carro completo, che debbano invece essere immessi per lo scarico nella stazione della Città del Vaticano, saranno di regola destinati, per cura dei mittenti, alla stazione di Roma S. Pietro per la stazione della Città del Vaticano. Qualora, per trasporti a carro giunti ad uno degli altri scali di Roma, la Santa Sede intenda richiedere la immissione nella stazione della Città del Vaticano, ne disporrà lo svincolo, presso lo scalo di arrivo e nei termini prescritti, a mezzo di proprio funzionario, il quale ne richiederà la rispedizione a Roma S. Pietro per « Stazione della Città del Vaticano » secondo le norme ed i prezzi delle condizioni e tariffe in vigore sulle Ferrovie Italiane. I suddetti trasporti, giunti alla stazione di Roma S. Pietro direttamente o rispediti, saranno svincolati, nei termini e secondo le norme in vigore per le Ferrovie Italiane, dal funzionario della Santa Sede, al quale si riconsegneranno le merci. In quel momento cesserà, a tutti gli effetti, la responsabilità del vettore consegnante, salvo le eventuali riserve e gli accertamenti da eseguirsi nella stazione della Città del Vaticano, ai sensi dell'articolo seguente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-21

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