Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 26
Contabilità trasporti.
In vigore dal 9 set 1934
Per quanto si è convenuto coi precedenti articoli circa l'effettuazione dei trasporti in genere di merci, come quelli a carro completo da caricarsi o da scaricarsi nella stazione della Città del Vaticano, nulla di particolare è da stabilire, circa i conti relativi, restando inteso che, anche per i suddetti trasporti in provenienza o definitiva destinazione della Città del Vaticano, iniziandosi o rispettivamente cessando il contratto di trasporto nella stazione di Roma S. Pietro, presso quella gestione saranno riscosse e contabilizzate tutte le tasse a carico.
Circa i trasporti eseguiti con i treni speciali provenienti o destinati alla Città del Vaticano, si conviene:
La firma del funzionario della Santa Sede, o di chi per esso, sarà tempestivamente presentata alla stazione di Roma. S. Pietro, o, per i viaggi di ritorno ad altra stazione della rete che sia origine del treno, una richiesta in duplice copia secondo speciale modello da concordarsi tra le competenti Autorità della Santa Sede e l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane.
In detta richiesta saranno specificamente indicati: il giorno in cui si inizia il viaggio, le stazioni estreme e l'itinerario effettivo, il numero dei viaggiatori e distintamente il peso dei bagagli e delle merci trasportate, il numero dei veicoli in composizione al treno, distinti per categoria, ed il numero degli assi relativi.
La stazione che riceve tale richiesta rilascerà unico recapito di viaggio senza prezzo, allegandovi una copia della richiesta suddetta convalidata dal timbro della stazione.
Detto recapito, prima della partenza e dopo l'arrivo del treno nella stazione della Città del Vaticano, sarà, a cura del funzionario del R. Governo, annotato in apposito registro, nel quale egli stesso avrà trascritto, rilevandoli dai documenti di scorta, gli estremi riportati dalla richiesta e che saranno da lui convalidati, apponendovi la propria firma ed il timbro.
Ogni discrepanza tra gli estremi della richiesta e le proprie risultanze sarà dal funzionario suddetto segnalata al Servizio Commerciale e del Traffico, che in ogni caso provvederà, per la tassazione secondo le basi concordate colle competenti Autorità della Santa Sede e disporrà per l'emissione di opportuno documento contabile da parte della stazione di Roma S. Pietro, alla quale sarà fatto il versamento del relativo ammontare per cura del funzionario della Santa Sede.
Storico versioni
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