Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 27

Conti dell'esercizio

In vigore dal 9 set 1934
Sarà cura del funzionario del R. Governo di compilare, anche se negativo, alla fine di ciascun mese, secondo le norme risultanti dal presente atto o le istruzioni di dettaglio per l'applicazione del medesimo che saranno impartite dagli uffici competenti delle Ferrovie Italiane, il conto in duplice copia dei compensi dovuti dalla Santa Sede per tutte le prestazioni rese nel mese ultimo decorso e che non si riferiscono all'eseguimento dei trasporti di cui al precedente articolo. Entro la prima decade successiva al mese suddetto, il conto così compilato sarà trasmesso, sempre a cura dello stesso funzionario per il tramite del funzionario della Santa Sede, al competente ufficio amministrativo della Santa Sede, il quale tratterrà per suo uso una delle copie e apporrà sull'altra regolare visto per l'accettazione, ovvero ritornerà il tutto al funzionario compilatore, con le osservazioni che ritenesse opportune. Ottenuto il visto di benestare, il funzionario suddetto trasmetterà il conto stesso al superiore Ufficio del Movimento delle Ferrovie dello Stato, per la circoscrizione di Roma, che curerà l'emissione del relativo ordine di introito. Il detto ufficio farà pervenire al funzionario della Santa Sede l'avviso di emissione del suddetto ordine di introito senza indugio ed in modo che il versamento delle somme possa sempre essere fatto prima della fine del mese che segue quello cui le contabilità si riferiscono. Nel conto medesimo saranno anche comprese le spese eventuali da rimborsarsi su fattura, le quali, rimesse in tempo al funzionario della Santa Sede, saranno da questi allegate alla copia da trattenersi dagli uffici Vaticani. Similmente nella contabilità del mese col quale si compie un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, saranno inclusi i compensi che con questo stesso regolamento si sono stabiliti in canoni annuali.
Storico versioni

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