Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 19

Condizioni per i trasporti.

In vigore dal 9 set 1934
Salvo per quanto è particolarmente stabilito nei seguenti , per i treni speciali richiesti dalla Santa Sede per i trasporti di merci a carro completo, che saranno ritirati dalla stazione Pontificia od immessi nella stazione medesima, e circa le eventuali formalità doganali, tutti i trasporti per conto della Santa Sede di viaggiatori anche in carrozze speciali, di bagagli, merci a G. V. e a P. V., valori, bestiame e veicoli, saranno effettuati sulla rete italiana verso corresponsione dei prezzi delle competenti tariffe e a tutte le condizioni in vigore per le Ferrovie Italiane. I trasporti da e per l'estero saranno eseguiti a norma delle convenzioni e tariffe internazionali, integrate dalle disposizioni che ne regolano l'applicazione sulla rete dello Stato Italiano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-19

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