Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano

Art. 14

Trasporto di materiale vuoto per i treni viaggiatori.

In vigore dal 9 set 1934
Per il trasporto sulle linee della rete italiana del materiale vuoto occorrente alla composizione dei treni richiesti dalla Santa Sede provvederanno le Ferrovie Italiane nel modo che dai Propri uffici competenti sarà ritenuto più opportuno e sollecito, aggiungendo cioè il materiale stesso alla composizione di treni di qualsiasi categoria effettuantisi per altri scopi o, quando non sia possibile, con appositi straordinari. Il trasporto a vuoto di cui sopra, come quello dei singoli veicoli da rinviare eventualmente in residenza, o successivamente richiesti in aumento alle composizioni dei treni già formati sarà compensato dalla Santa Sede globalmente per asse-chilometro, secondo gli accordi che interverranno a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-14

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