Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 13
Illuminazione - Riscaldamento - Pulizia dei treni.
In vigore dal 9 set 1934
Alla illuminazione elettrica dei treni in marcia ed al riscaldamento a vapore dei medesimi, nei periodi in cui il riscaldamento stesso è disposto sulle linee italiane che il treno deve percorrere, sarà in ogni caso provveduto a cura delle Ferrovie Italiane, le quali verrano rimborsate delle relative spese coi compensi globali di cui all'.
Al riscaldamento preventivo per i treni in partenza dalla Città del Vaticano sarà provveduto a cura e spese della Santa Sede a Mezzo dell'impianto fisso da installarsi nella stazione.
Fino a quando tale impianto non sarà messo in opera ed anche dopo, allorchè per guasti all'impianto fisso o per qualsiasi altro motivo non sia possibile riscaldare il treno a mezzo dell'impianto stesso ed occorra dislocare e mantenere nella stazione della Città del Vaticano un locomotiva, la relativa spesa sarà rimborsata alla Ferrovie Italiane, secondo le regole di cui all'.
In occasione di viaggio sulle linee italiane a trazione elettrica, ove, per il riscaldamento a vapore, occorra impiegare e trainare un carro-caldaia, la maggiore spesa, che, per tale fatto sarà incontrata dall'Amministrazione delle Ferrovie, verrà analogamente rimborsata su fattura.
Alla pulizia interna ed esterna delle carrozze in composizione dei treni Pontifici ed al loro rifornimento di acqua sarà provveduto a cura dell'Amministrazione delle Ferrovie, salvo quanto, a norma del seguente , sarà eventualmente convenuto per il materiale di proprietà della Santa Sede.
Storico versioni
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