Regolamento per l'esercizio della Stazione della Citta' del Vaticano
Art. 12
Orario dei treni.
In vigore dal 9 set 1934
Quando occorra la compilazione di appositi orari, questa, verrà fatta a cura dei competenti uffici ferroviari italiani, tenendo presente gli elementi che saranno forniti dalle competenti Autorità della Santa Sede.
Alle scopo, con la domanda per l'effettuazione di ciascun treno, dette Autorità indicheranno:
a) la persona al servizio della quale il treno viene richiesto;
b) il giorno e l'ora approssimativa nei quali si desidera iniziare il viaggio, nonché il giorno e l'ora approssimativa dell'arrivo;
c) la stazione estrema del viaggio;
d) la via che si vorrà seguire;
e) se e quali fermate dovranno 'prescriversi al treno per il servizio delle persone in viaggio e la durata presumibile di ciascuna sosta;
f) la composizione del treno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-05;1350#art-rpl-12