Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo II
Art. 98
In vigore dal 23 gen 1934
L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità e gli e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-98