Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo II

Art. 102

In vigore dal 23 gen 1934
Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche dì acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere. Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-102

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo