Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo II
Art. 101
In vigore dal 23 gen 1934
L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennità.
1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;
4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-101