Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo II

Art. 101

In vigore dal 23 gen 1934
L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennità. 1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata; 2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi; 3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda; 4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-101

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo