Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo II

Art. 97

In vigore dal 23 gen 1934
Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell', ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio Civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente . Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-97

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