Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo II

Art. 94

In vigore dal 23 gen 1934
Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.
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