Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo III

Art. 90

In vigore dal 23 gen 1934
Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge. Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell' del testo unico approvato con decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, possono optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-90

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