Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 86
In vigore dal 23 gen 1934
Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'Amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.
In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-86