Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo III

Art. 82

In vigore dal 23 gen 1934
Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il Consiglio Superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva. Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle elle saranno passate in riserva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-82

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