Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 77
In vigore dal 13 ott 1983
In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l', e compreso, ove ne ricorra la con cessione, il maggior contributo di cui all', non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.
Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-77