Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 72
In vigore dal 23 gen 1934
Con decreto Reale su preposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-72