Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 68

In vigore dal 23 gen 1934
Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per dissenzienti. Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle provincie interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza. Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell', si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito. Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-68

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