Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo II
Art. 63
In vigore dal 23 gen 1934
Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.
Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-63