Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 58

In vigore dal 23 gen 1934
A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-58

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