Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 57
In vigore dal 23 gen 1934
Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.
Il Servizio idrografico comprende:
- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova;
- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno.
Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-57