Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 56
In vigore dal 20 ago 1993
Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purchè:
1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
2° non siano intaccati gli argini, nè pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua, si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3.
La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte, per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-56