Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 51
In vigore dal 12 nov 1968
Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua.
La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio Superiore.
Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.
Della riserva è data notizia nel Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.
Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'Amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.
Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'Amministrazione interessata potrà, decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.
Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.
Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verrà esercitato il diritto di riserva.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riserva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' imposta con l'art. 3, comma 2°, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, sulle acque comprese nel progetto di piano regolatore generale degli acquedotti, permane fino alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-51