Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 50

In vigore dal 23 gen 1934
Nei casi di accertata urgenza l'Ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-50

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