Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 48
In vigore dal 23 gen 1934
Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.
Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.
L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-48