Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 53

In vigore dal 2 gen 2020
Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facolta' di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, viene elevata, a decorrere dal 10 gennaio 1947, a L. 109 per ogni Kw. di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi. I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino gia' regolarmente liquidati a favore degli enti rivieraschi, sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio 1947, in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione".
  • La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato". La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.
  • La L. 4 dicembre 1956, n. 1377 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per tutte le concessioni gia' assentite, comprese quelle per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1957".
  • La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i sovracanoni previsti dal presente articolo non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso. La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato". La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1° febbraio 1962.
  • Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, viene applicato nel territorio delle province di Trento e di Bolzano l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377".
  • La L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 26 novembre 1985 (in G.U. 04/12/1985, n. 285), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, a L. 2.532 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 25 novembre 1987 (in G.U. 09/12/1987, n. 287), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, a L. 2.802 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 25 gennaio 1990 (in G.U. 13/02/1990, n. 36), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 7 agosto 1992 (in G.U. 01/09/1992, n. 205), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 a L. 3.535 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 1 febbraio 1994 (in G.U. 17/02/1994, n. 39), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 26 gennaio 1996 (in G.U. 16/02/1996, n. 39), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1)che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 a L. 4.250 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 16 gennaio 1998 (in G.U. 03/02/1998, n. 27), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 a L. 4.445 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 30 novembre 1999 (in G.U. 16/12/1999, n. 294), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 26 novembre 2001 (in G.U. 11/12/2001, n. 287), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 a Euro 2,50 (equivalenti a L. 4.845) per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".
  • La L. 28 dicembre 2001, n. 448, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 27, comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980."
  • La L. 27 dicembre 2002, n.289, nel modificare l'art. 27, comma 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che a sua volta modifica l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".
  • Il Decreto 27 novembre 2003 (in G.U. 31/12/2003, n. 302), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 a Euro 4,73 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 31 gennaio 2006 (in G.U. 17/02/2006, n. 40), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 a Euro 4,91 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 21 dicembre 2007 (in G.U. 17/01/2008, n. 14), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 a Euro 5,09 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220".
  • Il Decreto 20 gennaio 2010 (in G.U. 28/01/2010, n. 22), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 a € 5,27 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220".
  • Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste."
  • Il Decreto 22 novembre 2013 (in G.U. 13 dicembre 2013, n. 292) nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a euro 5,72, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a euro 7,60, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".
  • Il Decreto 2 dicembre 2015 (in G.U. 18/12/2015, n. 294), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a ? 5,73, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a ? 7,61, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".
  • Il Decreto 6 dicembre 2017 (in G.U. 30/12/2017, n. 303), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a ? 5,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a ? 7,67, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".
  • Il Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 18/12/2019, n. 296), nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 5,87, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 7,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000".

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