Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 52
In vigore dal 7 feb 2018
Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.
I Comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo.
Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Note all'articolo
- La L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 8) che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui al presente articolo, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. - (con l'art. 1, comma 11) che "All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775". - (con l'art. 1, comma 16) che "La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione gia' firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
- La L. 30 dicembre 1959, n. 1254, nel modificare l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va cosi' interpretato: "Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa. Il sovracanone e' dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale"".
- La L. 22 dicembre 1980, n. 925 nel modificare l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980."
- Il Decreto 13 novembre 1987 (in G.U. 24/11/1987, n. 93), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acque per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 24 novembre 1989 (in G.U. 30/11/1989, n. 280), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1990-31 dicembre 1991 in L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 25 novembre 1991 (in G.U. 21/12/1991, n. 299), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993 in L. 13.261 (tredicimiladuecentosessantuno) per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 10 novembre 1993 (in G.U. 16/11/1993, n. 269), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 in L. 14.521 (quattordicimilacinquecentoventuno) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 28 novembre 1995 (in G.U. 21/12/1995, n. 297), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997 in L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 27 novembre 1997 (in G.U. 09/01/1998, n. 6), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, da L. 15.944 a L. 16.677 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 21 dicembre 1999 (in G.U. 04/01/2000, n. 2), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001, da L. 16.677 a L. 17.261 per ogni KW di potenza nominate media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- La L. 28 dicembre 2001, n. 448, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 27, comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980".
- Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad Euro 9,39 per ogni kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 2 maggio 2002 (in G.U. 17/08/2002, n. 192) nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296), che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che ha modificato l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica del decreto n. 10158 dell'11 dicembre 2001 citato nelle premesse, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 270 e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- L. 27 dicembre 2002, n. 289 nel modificare l'art. 27, comma 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che ha modificato l'art. 1, comma 8 dell L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".
- Il Decreto 9 febbraio 2004 (in G.U. 03/03/2004, n. 52), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, da Euro 18,00 a Euro 18,90 per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 30 novembre 2005, (in G.U. 14/12/2005, n. 290), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio l° gennaio 2006-31 dicembre 2007, da Euro 18,90 a Euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico dileggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".
- Il Decreto 27 novembre 2007 (in G.U. 05/12/2007, n. 283), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, da Euro 19,62 a Euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il Decreto 25 novembre 2009 (in G.U. 04/12/2009, n. 283), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011, da € 20,35 a € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 6) che "Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste".
- Il Decreto 30 novembre 2011 (in G.U. 25/01/2012, n. 20), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 21,08 (Decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/Qdv) a € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 28,00 (legge 30 luglio 2010, n. 122 - art. 15, comma 6) a € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni".
- Il Decreto 22 novembre 2013 (in G.U. 5/12/2013, n. 285), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 22,13 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM) a € 22,88 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 29,40 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM ) a € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il Decreto 30 novembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 22,88 (decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM) a € 22,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 30,40 (decreto ministeriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM) a € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il Decreto 20 gennaio 2016 (in G.U. 12/02/2016, n. 35), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il periodo 2 febbraio 2016 - 31 dicembre 2017 in € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il Decreto 21 dicembre 2017 (in G.U. 23/01/2018, n. 18), nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 8 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, in € 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-52