Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 49
In vigore dal 12 nov 1968
Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.
Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti in tradotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.
Per le variazioni contemplate all' della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.
Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 638 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 49 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, le varianti sostanziali che si rendessero necessarie per il ripristino di impianti distrutti o danneggiati da eventi bellici possono essere concesse dal Ministro per i lavori pubblici; sentito il Ministro per le finanze, previa breve istruttoria, salvo il pagamento del canone per l'eventuale maggiore utilizzazione".
- Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-49